Art. 10.
(Corsi di formazione e studio).

      1. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
      2. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge e in accordo con le università interessate.
      3. Al termine del corso di formazione e studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.